Art. 2
(Delimitazione della zona franca).

      1. La zona franca si estende da San Ferdinando a Rosarno nella zona nord, fino alla strada statale n. 18 nella zona est, alla Marina di Gioia Tauro a sud e alle banchine portuali sul lato mare.
      2. La delimitazione del territorio di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastutture, dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'ambiente

 

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e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le modifiche all'estensione o alla delimitazione territoriale della zona franca sono adottate con la medesima procedura di cui al comma 2.